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Nuova normativa: società dilettantistiche solo senza scopo di lucro

Nuova normativa: società dilettantistiche solo senza scopo di lucro

La conversione in legge n. 96/18 del Decreto lavoro conferma la cancellazione delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro. Dal parlamento, quindi, nessuna modifica al testo originario approvato dal consiglio dei ministri che viene convertito così com’era, senza alcun cambiamento o miglioria. L’articolo 13 del testo convertito prevede così la soppressione dei commi da 353 a 361 dell’articolo unico della legge dì Bilancio 2018 (legge 205/2017) che avevano introdotto nell’ordinamento la possibilità di utilizzare una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile (società di persone o di capitali) per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica. Il ricorso a questa tipologia societaria – lo si ricorda – avrebbe consentito, oltre all’esercìzio di attività sportive dilettantistiche sotto forma di società lucrative , anche di p oter beneficiare della riduzione alla metà dell’Ires (dal 24% al 12%) e dell’aliquota Iva ridotta del 10% per i servizi di carattere sportivo resi da tali società – riconosciute dal Coni – ai praticanti l’attività sportiva in impianti gestiti dalle società stesse.

Con l’approvazione del decreto si assiste, pertanto, di fatto ad un ritorno al passato, ovvero al regime previgente, caratterizzato dal divieto di lucro soggettivo che continuerà, così, a contraddistinguere tanto le associazioni quanto le società sportive dilettantistiche. Di conseguenza, rimane assolutamente fermo e netto il confine che divide Io sport professionistico e quello dilettantistico, basato sulla non lucratìvità del secondo. Sotto il profilo statutario, quindi, per associazioni/società sportive dilettantistiche continueranno ad applicarsi le vecchie regole, che prevedono quali requisiti indispensabili l’assenza di fine di lucro e il rispetto della regola secondo cui i proventi delle attività non debbano in nessun caso essere divisi tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Inoltre, va ribadito che il decre – to approvato, prevedendo di fatto la cancellazione di tutta la disciplina della socie tà sporti va dilettantistica lucra riva (Ssdl),trascina con sé pure l’abrogazione della problematica legata all’inquadramento come collaborazione coordinata e continuativa della prestazione sportiva dilettantistica.

Per questo motivo non sarà più strettamente necessaria, atermine di legge, neppure la tanto attesa delibera del Coni, che sulla base della disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2018 avrebbe dovuto necessariamente individuare le Co.co.co rientrami fra le mansioni ritenute necessarie per Io svolgimento delle attività sportive dilettantistiche. Dall’abrogazione rimane, in ogni caso, salvo il nuovo limite ai compensi annui, previsto a partire dal primo gennaio del 2018, per le attività sportive dilettantistiche, che resta fermo a ìomila euro (anziché euro 7.500), al di sotto del quale non trova applicazione alcuna forma di ritenuta fiscale. Per essi, lo si ricorda, l’inquadramento fra i redditi diversi (che vale tuttavia anche per le somme eccedenti i ìomila euro) non comporta nemmeno l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti introdotto dal primo luglio scorso per i lavoratori dipendenti e i collaboratori dei datori di lavoro e committenti privati. Infine, l’ultima considerazione riguarda il comma 5 dell’articolo 13, che istituisce un fondo pluriennale (oltre quaranta milioni per i prossimi cinque anni), del tutto generico, da destinarsi ad attività a sostegno delle società sportive dilettantistiche. Sul punto immaginiamo che ci sia stato un refuso nella norma e che la dotazione qui prevista venga destinata anche alle Asd (che sono la stragrande maggioranza) e non solo alle società sportive dilettantistiche. Il tutto nell’auspicio che questo sia l’inizio, per poterridare finalmente slancio all’associazionismo privato in ambito sportivo dilettantistico, che specie per l’attività di base rivolta ai giovani meriterebbe ben altra attenzione rispetto al passato, non fosse altro per i risvolti sociali che esso trascina con se sull’intero movimento.

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