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Caso Legnano: Il Tribunale Federale “picchia” sul Presidente Nebuloni. 3 gli anni di interdizione!

ROMA – Restano 5 i punti di penalizzazione per la Sab Legnano, ma salgono da 1 a 3 gli anni di interdizione per Alfio Nebuloni, presidente del club di Legnano.

Il Tribunale Federale contesta al dirigente i mancati pagamenti delle atlete e – in particolar modo – la falsa dichiarazione di avvenuto pagamento di Degradi ( dato per buono dalla Lega?).

In replica alle ormai poco concrete richieste di Legadonne, il Tribunale Federale ha di fatto sostenuto che i 5 punti già inflitti sulla classifica scorsa posson bastare () considerando che la richiesta legaiola di altri 5 punti di penalizzazione per un club che sparirà dai radar sono solo accademia… Il Tribunale ha però aumentato da 1 a 3 l’inibizione del responsabile degli atti. Intraprendendo forse quella che – per quanto le compete, i tesserati – è la strada più giusta.

Ora, per chiudere davvero il cerchio – invece di falsi moralismi, o comunicati di sdegno -, servirebbe solamente che la Legadonne e il suo Presidente, l’intramontabile Sceriffodeldopingamministrativo©, applicassero una soluzione vera per chi si trova a giocare e lavorare “gratis” nonostante i contratti firmati.

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IL TESTO DEL DOCUMENTO DEL TRIBUNALE FEDERALE 

FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N.77
Riunione del 23 Maggio 2018
Sono presenti:
– Avv. Massimo Rosi – Presidente
– Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
– Avv. Antonio Mennuni – Componente

74.17.18 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
– SAB VOLLEY SSD a r.l. in persona del Presidente p.t.
– ALFIO NEBULONI n.q. di Presidente del sodalizio SAB VOLLEY SSD a r.l.
– per non aver provveduto al pagamento di quanto dovuto all’atleta Alice Degradi, essendo risultata non veritiera la documentazione depositata;

IL TRIBUNALE FEDERALE
Visti il provvedimento del Giudice di Lega n. 06/2018 emesso in data 3 Maggio 2018
con il quale si deferivano il sodalizio SAB VOLLEY SSD s.r.l. ed il sig. ALFIO NEBULONI quale Presidente del medesimo;
esaminata la documentazione acquisita;
preso atto della mancata costituzione in giudizio degli incolpati;

OSSERVA
A seguito di un controllo dell’adempimento previsto dall’art. 2 bis del Regolamento ammissione al campionato 2017/2018, la Lega riscontrava il mancato pagamento entro la data del 31 Dicembre 2017 di quanto dovuto ai tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2017/2018.

Per tale omissione il Giudice di Lega assumeva in data 24 Gennaio 2018 un provvedimento sanzionatorio relativo al mancato pagamento nei confronti dei tesserati Alice Degradi e Andrea Pistola.

Questo tribunale con provvedimento del 13 Febbraio 2018, atteso l’invio di un pagamento che sarebbe stato effettuato nei confronti della sola atleta Alice Degradi, sanzionava il sodalizio con la penalizzazione di un punto in classifica ed il Presidente con la sospensione da ogni attività federale per mesi 1. 

Successivamente, a seguito di altra segnalazione della Lega relativa al mancato deposito delle attestazioni di pagamento in favore dei tesserati della quota pari al 50% dei compensi dovuti per la stagione 2017/2018, questo Tribunale (comunicato ufficiale n. 50 del 9 Marzo 2018), sanzionava la stessa società con la penalizzazione di altri 4 punti nella classifica regular season per la stagione 2017/2018 ed il presidente Alfio Nebuloni con la sanzione di ulteriori 11 mesi di sospensione.

L’attuale procedimento riguarda la non veridicità del pagamento all’atleta Alice Degradi, essendo risultata non veritiera la documentazione attestante l’adempimento, poiché il bonifico che si assumeva inviato non era mai pervenuto sul conto corrente dell’atleta.

I fatti oggetto del presente procedimento risultano storicamente pacifici ed incontestati, essendo peraltro ulteriormente asseverati dalla condotta inerte e contumace degli incolpati, dalla quale può desumersi l’assenza di giustificazioni e/o eccezioni idonee ad escludere la palese violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione; conseguentemente deve ritenersi accertata la responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro contestati.

Alla luce di quanto complessivamente accertato, anche con riferimento ai citati comunicati n. 45 e 50/2018 di questo Tribunale, non impugnati e come tali coperti da giudicato, deve evidenziarsi come il sodalizio incolpato sia venuto meno a tutti gli impegni assunti tentando anche di comprovare il non veritiero rispetto dell’adempimento nei confronti dell’atleta Degradi; l’inadempimento dunque appare assoluto e di rilevante gravità, stante anche il tentativo di indurre in errore il giudicante; come tale legittima appare l’applicazione delle sanzioni più afflittive previste dall’art. 99 lettera a) e c) del Regolamento Giurisdizionale.

Venendo appunto all’aspetto sanzionatorio, questo Tribunale ritiene che la sanzione della penalizzazione prevista per il sodalizio debba ritenersi però assorbita in quella già irrogata con i richiamati comunicati ufficiali, nella misura massima di 5 punti.
Quanto invece alla sanzione prevista per il legale rappresentante, la gravità dei fatti
accertati e la condotta anche processuale palesata dal medesimo, legittimano l’applicazione di un’ulteriore sanzione rispetto a quella già irrogata con i precedenti comunicati, parametrando anche questa al massimo edittale previsto dalla norma di
riferimento.

Il Tribunale ritiene altresì che il comportamento tenuto dal Presidente della Società debba essere disciplinarmente valutato e per tale motivo invia gli atti alla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale:
– Valutata la condotta reiterata degli incolpati ed accertata la responsabilità dei medesimi in ordine a tutti i fatti contestati;
– Ritenuta assorbita la responsabilità del sodalizio nei provvedimenti sanzionatori contenuti nei comunicati ufficiali n. 45/2018 e 50/2018 di questo Tribunale;
– Ritenuto invece di dover sanzionare ulteriormente la condotta del legale rappresentante del sodalizio;

ai sensi dell’art. 99 lettere a) e c) R.G. delibera di infliggere a carico del sig. ALFIO NEBULONI la sanzione della interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per un ulteriore periodo di due anni, da aggiungersi alle sanzioni già irrogate (12 mesi, ndr) e da scontare alla scadenza delle stesse.

Invia gli atti alla Procura Federale per l’eventuale azione disciplinare nei confronti del Nebuloni e della Società.

Roma, 12 Giugno 2018

ILPRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi
Affisso il 14 Giugno 2018


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