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Omicidio stradale, stabilito “l'ergastolo della patente” per un caso del 2017

Un provvedimento “storico” quello emesso dal giudice per l’udienza preliminare Livio Cristofano che ha decretato la revoca a vita della patente per un maresciallo dei Carabinieri, accusato di omicidio stradale, nell’ambito di un procedimento penale scaturito in seguito alla morte di un uomo di 32 anni, in un incidente avvenuto a Milano nel dicembre 2017.

“L’Ergastolo della patente è una sentenza storica”, questo il commento di Domenico Musicco, presidente dell’Associazione Vittime Incidenti Stradali (Avisl) sul provvedimento giudiziario che va a sommarsi, come pena accessoria, a un patteggiamento di un anno e sei mesi. Una sentenza, scaturita nel corso di un processo procedimento che vedeva, inizialmente, accusato l’imputato di omicidio colposo. Con il susseguirsi delle udienze e con un ulteriore approfondimento della dinamica dell’incidente causato da un improvviso cambio di direzione, con svolta, in un punto in cui era vietato, il capo di accusa è stato riformulato in omicidio stradale con conseguente rimodulazione della sanzione accessoria.

Omicidio stradale, cosa prevede la norma

Il reato di omicidio stradale è regolato dall’articolo 589bis del Codice Penale, introdotto in Italia nel 2016.  La legge prevede la reclusione da 2 a7 anni per colui che procura la morte di un individuo per violazione, con colpa, del Codice della Strada. La pena è aumentata da 8 a 12 se chi provoca l’incidente è in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti. In queste ultime due fattispecie vi è anche l’obbligo di arresto in flagranza di reato.

All’eventuale condanna penale si aggiungono anche le pene accessorie previste per l’omicidio stradale con sanzioni pecuniarie o sospensione-revoca della patente. Una sentenza della corte costituzionale, la n°88/2019, emessa lo scorso aprile, ha stabilito la revoca automatica della patente solo nei casi di condanna per omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza o alterazione psicofisica del colpevole. Non vi è dunque automatismo nelle restanti ipotesi di condanna con il giudice che deve valutare, come nel caso sopracitato, se procedere alla revoca o optare, invece, per la sospensione cautelare della patente. Anche per questo motivo la sentenza emessa a Milano può ritenersi un precedente “unico” a tre anni dall’introduzione della legge. 


Fonte: http://www.tuttosport.com/rss/motori


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