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    La Corte di Appello Federale rigetta il reclamo dell’avvocato di Di Martino. Resta, seppur ridotto, l’indennizzo

    MODENA – La Corte d’Appello Federale ha rigettato il reclamo dell’avvocato Raffaello Agea, procuratore e difensore Di Martino Gabriele contro la decisione del Tribunale Federale che aveva già rigettato il ricorso proposto da Di Martino contro la decisione della Commissione Tesseramento Atleti della Fipav del 2//10/2019 n. 2 con la quale veniva confermato lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, previa corresponsione dell’importo di € 12.000,00. La CAF ha ridotto però a 9.500€ l’importo per lo svincolo.
    IL TESTORiunione del 30 Settembre 2021Presidente: Avv. Claudio CutreraComponenti: Avv. Francesca Romana Pettinelli, Avv. Luisella Savoldi
    CFA 13.19.20 – Reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale C.U. n. 37/2019 del 17 dicembre 2019, affisso all’Albo il 19/12/2019 e comunicato in pari data, con il quale veniva rigettato il ricorso proposto dall’atIeta Gabriele Di Martino avverso la decisione della Commissione Tesseramento Atleti della Fipav del 2//10/2019 n. 2 con la quale veniva confermato lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, previa corresponsione dell’importo di £ 12.000,00”
    La Corte Federale di AppelloOSSERVA
    Con C.U. n.37 del 18/12/2019 il Tribunale Federale confermava la delibera della Commissione Tesseramento Atleti presso la Fipav n. 3 del 02/10/2019, affissa all’Albo in pari data, con la quale era stata accolta la richiesta di scioglimento del vincolo proposta dall’atleta Di Martino Gabriele, quantificando l’indennizzo, da porsi a carico del tesserato, in euro 12.000,00.
    Avverso detta decisione ha proposto ritualmente reclamo lo stesso atleta Di Martino per i motivi esposti nel relativo atto di impugnazione.
    All’udienza di discussione del 30 Settembre 2021, dopo la preliminare precisazione fatta dal Presidente circa l’intervenuta necessità di aver dovuto rimettere sul ruolo la controversia in esame e rifissare nuova udienza per consentire alle parti di precisare nuovamente le conclusioni dinanzi al Collegio in parziale diversa composizione, veniva sentito l’Avv. Raffaello Agea, procuratore e difensore del reclamante Di Martino Gabriele, il quale sollevava le eccezioni che seguono.
    “Preliminarmente ed in ragione della diversa composizione del collegio rispetto a quello dinnanzi al quale si era svolta l’udienza di discussione della causa trattenuta precedentemente in decisione, la nullità della emananda sentenza.
    “Sempre in via preliminare, la tardività ed inammissibilità della memoria di replica avversaria ed in particolare della produzione allegata alla predetta, inammissibilità riconducibile alla mancata sottoscrizione digitale della memoria, per le ragioni ed eccezioni di inammissibilità formulate in corso di causa.
    Da ultimo la tardività ed inammissibilità della produzione di cui alla mail del 29/09/2021 evidenziandone l’irrilevanza ai fini del decidere.
    Nel merito, la difesa del reclamante concludeva come da ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso ovvero per lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio ed, in subordine, per la riduzione dell’indennizzo determinato dal Tribunale in favore del sodalizio”.
    Alla medesima udienza di discussione, veniva poi sentito l’Avv. Massimo Segnalini, procuratore e difensore del sodalizio, il quale insisteva per il rigetto delle eccezioni di controparte, si richiamava alla costituzione in giudizio e si riportava alla eccezione di invalidità della costituzione in mora effettuata dal genitore del giocatore ormai maggiorenne e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso di controparte.
    Indi la Corte Federale di Appello si riservava di decidere
    FATTOCon C.U. n.37 del 18/12/2019 il Tribunale Federale confermava la delibera della Commissione Tesseramento Atleti presso la Fipav n. 3 del 02/10/2019, affissa all’Albo in pari data, con la quale era stata accolta la richiesta di scioglimento del vincolo proposta dall’atleta Di Martino Gabriele, quantificando l’indennizzo, da porsi a carico del tesserato, in euro 12.000,00.Avverso detta decisione ha proposto ritualmente reclamo lo stesso atleta Di Martino per i motivi esposti nel relativo atto di impugnazione.Ha resistito il sodalizio.
    MOTIVI DELLA DECISIONESulla eccezione preliminare di nullità dell’emananda sentenza.La difesa del reclamante, prima ancora della sua pronuncia e quindi già all’udienza di discussione, ha eccepito la nullità della sentenza de qua per asserita illegittima composizione del collegio giudicante.Tale eccezione, oltre che intempestiva, è infondata.
    L’art. 174 del c.p.c. sotto la rubrica immutabilità del giudice istruttore, prevede che il giudice designato a norma degli artt. 168 bis “e investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio” (c. 1). Il giudice designato può essere sostituito con decreto presidenziale “soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio” (c. 2).Il vigente codice, dunque, nulla dispone, specificatamente, in ordine alla possibilità che si debba provvedere alla sostituzione di un componente del collegio giudicante o il giudice monocratico dopo la scadenza dei termini di deposito delle memorie di replica, essendo prevista soltanto la generica eventualità di una sua sostituzione per assoluto impedimento o per gravi esigenze di servizio.
    Purtroppo, però, molte volte i nostri uffici Giudiziari hanno dovuto affrontare casi specifici diversi da quelli generici per assoluto impedimento o gravi esigenze di servizio, quali ad esempio quelli dovuti a causa di forza maggiore, pensionamento, decesso o grave malattia del giudice , che non consentono comunque il completamento delle funzioni cui lo stesso era adibito.In tali ultime ipotesi, si è attinto ai precedenti giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione.
    Quest’ultima, infatti, ha sempre previsto che, nelle ipotesi sopra descritte, ogni e qualsiasi principio di legalità è garantito dalla “rimessione della causa in istruttoria”.
    La difesa di parte reclamante ritiene che, dopo la precisazione delle conclusioni, finita quindi l’istruttoria, non è più consentita sostituzione alcuna del giudicante, posto che dovrà essere sempre e comunque lo stesso giudice, persona fisica, che ha fatto precisare le conclusioni davanti a se e disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica, a depositare la sentenza e ciò anche quando non svolge più le funzioni di Giudice.
    In realtà così non è. La fattispecie che ci occupa è assimilabile a quella del magistrato collocato a riposo successivamente alla precisazione delle conclusioni dinanzi a se e che non abbia provveduto a depositare la relativa sentenza.
    Ritiene questa Corte che le cause riservate in decisione, per le quali non sia stata depositata la sentenza prima della cessazione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, debbano essere rimesse sul ruolo ed essere assegnate ad altro Collegio non essendo possibile, nemmeno in via provvisoria, consentire la ultrattività (giuridicamente configurata in relazione ad un numero di cause predefinito) della funzione precedentemente esercitata dal membro del Collegio cessato dalla carica.
    Inoltre ritiene questo Collegio che, nei casi in cui sia necessario provvedere alla sostituzione del giudice dinanzi al quale si era svolta l’udienza di discussione della causa perché cessato dall’incarico, il decreto del Presidente, che dispone ex art. 174 c.p.c. la relativa sostituzione, non debba essere comunicato alle parti, ma il nuovo Presidente designato dovrà solo fissare una nuova udienza per il rinnovo della discussione della causa dinanzi al nuovo Giudice designato.
    Poiché nel presente procedimento due dei tre componenti del Collegio hanno cessato il loro incarico per mancato rinnovo, il Collegio ha ritenuto, nel rispetto dell’art. 174 c.p.c., di fissare nuova udienza e dopo aver preliminarmente comunicato alla parti, in udienza stessa, le motivazioni della sostituzione (intervenuta per cause verificatesi dopo la chiusura dell’istruzione e la rimessione della causa al collegio, come peraltro risulta dal verbale di udienza), ha concesso alle parti di formulare le loro richieste e di rinnovare la discussione della causa.
    Non potendo la Corte decidere nella composizione originaria perché i componenti precedenti non erano stati assegnati ad altra sede, come la difesa ha suggerito nel corso dell’udienza, bensì avevano cessato ogni loro incarico presso la FIPAV, la Corte ha ritenuto di rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di precisare avanti al nuovo Collegio le conclusioni.Il tutto senza alcun pregiudizio per le parti stesse.
    Peraltro, vi è anche da rilevare che, secondo l’orientamento consolidato e costante della Suprema Corte di Cassazione, quand’anche ci si trovasse dinnanzi ad una violazione del principio di cui all’art. 174 cpc, che così non è nel caso in esame per le ragioni di cui sopra, l’inosservanza del principio di immutabilità del giudice istruttore per esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario potrebbe al più costituire solo una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non inciderebbe comunque sulla validità degli atti, né sarebbe causa di nullità del giudizio o della sentenza.
    In tal senso, per tutte, Cassazione civile sez. lav. – 25/01/2017, n. 1912; Cassazione civile sez. III – 30/03/2010, n. 7622.
    Sulle eccezioni di tardività e inammissibilità delle memorie di replica del sodalizioAnche le altre eccezioni formulate dall’Avv. Agea all’udienza di discussione, relativamente alla mancata sottoscrizione digitale della memoria di replica trasmessa dall’avv. Segnalini in data 2/3/2020 ed alla produzione documentale allegata alla stessa, non possono trovare accoglimento.
    Relativamente alla prima si ricorda che il tema della forma e della validità degli atti viene posto nel codice di giustizia sportiva del C.O.N.I. quale tema centrale volto alla ricerca di un corretto bilanciamento nella tutela tra i requisiti formali e la sostanza della garanzia processuale, legata alle situazioni giuridiche protette nell’ordinamento sportivo.
    Il richiamo, contenuto nel VI comma dell’articolo 2 del Codice di giustizia sportiva, alla libertà delle forme nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, rimanda all’art. 121 cp.c. e chiarisce che gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, sancendo, in tal modo, la prevalenza della sostanza sulla forma.
    La memoria di replica in questione, sottoscritta dal legale munito di procura, della cui autenticità non vi è ragione di dubitare, inviata a questa Corte all’indirizzo di posta elettronica a ciò dedicato è da ritenersi valida a tutti gli effetti poiché l’apposizione della firma digitale non è prevista dall’ordinamento sportivo a pena di nullità.
    Parimenti infondata è l’eccezione relativa alla produzione documentale allegata alla memoria. Dall’esame del verbale relativo all’udienza del 30/1/2020, infatti, si ricava che entrambe le parti erano state autorizzate a depositare ulteriori note difensive e documenti con termini appositamente sfalsati ( l5/2/2020 e 2/3/2020); pertanto, considerato che la difesa del sodalizio ha inviato la sua memoria di replica in data 2/3/2020 ( il 3/3/2020 è il giorno in cui la segreteria Fipav l’ha girata alla difesa del reclamante) la relativa eccezione deve ritenersi infondata e, comunque, superata dal fatto che, con la concessione di detto termine, è stato comunque garantito, ad entrambe le parti, il diritto di controdedurre in ordine alle richieste e produzioni avversarie.
    Sull’eccezione di invalidità della costituzione in mora sollevata dal sodalizio.L’eccezione di invalidità della costituzione in mora sollevata dal sodalizio all’udienza del 30/9/2021 deve ritenersi inammissibile.
    Il sodalizio reclamato, infatti, non ha riproposto detta eccezione innanzi al Tribunale Federale, non ha proposto impugnazione autonoma alla decisione di quest’ultimo né ha riformulato detto motivo di doglianza al momento della sua costituzione dinanzi a questa Corte.Tale eccezione, dunque, ai sensi dell’art.42 n.7 del Reg. Giurisd., deve ritenersi rinunciata o altrimenti preclusa.A questo punto ci si occupa del merito della questione e riguardo ai relativi motivi contenuti nel reclamo si evidenziano le considerazioni che seguono.
    Il primo motivo, relativo alla invocata nullità e/o inefficacia originaria della costituzione del vincolo (per asserita mancata sottoscrizione del modulo, per nullità dei contratti stipulati etc.etc.), è inammissibile e, comunque, infondato.Inammissibile perché tali asseriti motivi di invalidità e/o nullità del vincolo non risultano contenuti nella richiesta di scioglimento del vincolo del 17/07/2019 (messa in mora inviata al sodalizio).
    Come è noto, infatti, la procedura di scioglimento anticipato del vincolo per giusta causa non ha inizio con il ricorso bensì con una lettera di messa in mora che deve essere inoltrata al sodalizio sportivo rispettando termini e formalità e che deve necessariamente contenere tutti i motivi posti a fondamento della richiesta di scioglimento anticipato, essendo infatti incontestabile e ormai pacifico che un motivo addotto solo in ricorso e non anche nella lettera di messa in mora, comporti il rigetto automatico del predetto motivo.
    In ogni caso, poi, detto motivo di doglianza è infondato.
    La costante giurisprudenza degli Organi di Giustizia di questa Federazione – come quella di altre Federazioni, la giurisprudenza del CONI, dei giudici togati e la maggioritaria dottrina sul punto hanno sempre confermato la presunzione di validità ed esistenza del tesseramento e del vincolo sportivo allorché un atleta abbia per più anni fatto parte della stessa società vincolante.
    Più precisamente è stato ribadito che il vincolo fra atleta e società deve intendersi comunque valido e sussistente ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza e della sua validità.
    Nel caso in esame è indubbia la validità del vincolo associativo, in considerazione del fatto che lo stesso Di Martino, visto il risalente primo tesseramento per la AS Roma 12, non poteva non avere avuto la coscienza della sottoscrizione della documentazione costituente il vincolo e dell’esistenza e della validità del vincolo stesso, tanto da aver proposto nel 2017 un ricorso per il suo scioglimento.
    Le medesime considerazioni valgono riguardo alla asserita mancata sottoscrizione del modulo. Parimenti infondati sono gli ultimi due motivi di reclamo, concernenti la violazione e falsa applicazione dell’art.35 RAT.
    Non può trovare accoglimento, infatti, la richiesta di svincolo per mancanza di crescita tecnica. Come si evince dalla copiosa documentazione acquisita in atti, il sodalizio ha consentito e favorito l’inserimento dello stesso atleta nel progetto Club Italia nonché ha assecondato e incentivato il trasferimento in prestito dello stesso reclamante presso società sportive partecipanti a campionati superiori a quelli cui risultava iscritto il sodalizio reclamato.
    Tutto ciò, ovviamente, al fine di favorire la sua crescita tecnica e far sviluppare le sue indubbie potenzialità fisiche.
    A giudizio di questa Corte, gli elementi sopra descritti, già da soli, fanno si che non si possa procedere alla dichiarazione di scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio non ravvisandosi i requisiti minimi previsti dal RAT al riguardo.
    Come motivo di svincolo dovrà, dunque, essere confermato quello di “incompatibilità ambientale” e comunque quello di contemperamento degli interessi, previsto dall’art.35 n.1 che così recita: “Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l’interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo”.Infine, ci si occupa dell’ultimo motivo di doglianza, relativo alla determinazione dell’indennizzo ex art. 35 n. 4) RAT.
    L’art.42 n.7 del Reg. Giurisd. stabilisce che “col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse”.
    Il sodalizio, nei suoi scritti difensivi, ha sempre richiesto la determinazione equitativa dell’indennizzo.Il reclamante ha chiesto, in via subordinata, che la decisione del Tribunale “dovrà essere rìformata quanto alle somme che eventualmente dovessero essere corrisposte”.
    L’art. 35 RAT dispone che, in caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, sia il decidente a determinare, in via equitativa, la somma, a titolo di rimborso spese, che l’atleta è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio.
    Il fatto che il regolamento parli di rimborso spese non significa che il giudice debba obbligatoriamente effettuare un calcolo matematico su una lista prodotta dalla società; se così fosse sarebbe superfluo ed inutile il richiamo al giudizio equitativo.
    Ciò detto, si evidenzia che il Tribunale aveva confermato l’importo quantificato dalla CTA in € 12.000,00.Tale somma, ad avviso di questa Corte, deve essere rideterminata riducendola ad € 9.500,00.Ciò in considerazione dell’età dell’atleta al momento in cui è stato richiesto lo svincolo (anni 22), del suo curriculum tecnico-sportivo e, soprattutto, alla luce dei diversi prestiti fatti in favore di altre società sportive, che hanno sicuramente contribuito alla crescita tecnico-sportiva dell’atleta in vece dello stesso sodalizio reclamato.Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda e/o eccezione, determinando la parziale riforma della decisione impugnata.
    P.Q.M.La Corte Federale di Appello, confermando lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, in parziale riforma della decisione impugnata, che conferma nel resto, determina in C 9.500,00 la somma a titolo di rimborso spese dovuta da1l’atleta Di Martino Gabriele alla società ASD Roma 12.
    F.to Il Presidente Avv. Claudio CutreraAffisso il 19 Ottobre 202 LEGGI TUTTO

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    Brasile F.: L’Osasco vince il Campionato Paulista

    Finale: Gara 2 (19 ottobre)Barueri – Osasco 0-3 (16-25, 17-25, 17-25) Serie: 0-2formazioni inizialieBarueri: Jackelyne Santos (P), Lorrayna da Silva (O), Karina Souza (S), Glayce Vasconcelos (S), Diana Duarte (C) , Lorena Viezel (C), Lais Vasques (L).Osasco: Fabiola (P), Tifanny Abreu (O), Michelle Pavao (S), Carla Santos (S), Rachel Adams (C), Fabiana Claudino (C), Camila Brait (L).
    BARUERI – Pur dovendo fare a meno di Tandara (per il caso doping emerso a Tokyo) l’Osasco vince agevolmente il Campionato Paulista per la 16° volta nella sua travolgendo il giovane Barueri di Zé Roberto che nei 2 match di finali non è riuscito a ripetere le buone prestazioni offerte in semifinale.
    FormulaSi è giocato al meglio delle 2 vittorie su 3 incontri. LEGGI TUTTO

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    Giappone: Muserskiy arriva a gennaio perché è squalificato per doping… Positivo nel 2013!

    Muserskiy nei Sunbirds

    OSAKA – Un fulmine a ciel sereno. Il club giapponese dei Suntory Sunbirds ha ufficializzato il perché è dovuto correre al riparo sul mercato con l’ingaggio dell’ungherese Arpad Baroti in attesa del 32enne russo Dmitriy Muserski.Il campione olimpico di Londra 2012 (in quella occasione la Russia stava perdendo la finale con il Brasile per 0-2 quando decise di schierare il centrale nel ruolo di opposto con Mikhailov spostato in posto 4, fino al 3-2 finale con i verdeoro incapaci di arginare la rivoluzione del duo tecnico Alekno e Busato) non potrà scendere in campo fino al 4 gennaio 2022 quando scadrà una squalifica per doping comminata con inizio 5 aprile 2021 secondo l’esito di un test antidoping risalente addirittura nel maggio 2013.Dal 5 novembre potrà riprendere gli allenamenti con la squadra.Muserskiy non ha più preso parte ai Giochi Olimpici con la Russia. Nel 2016 (ufficialmente per problemi fisici) e nel 2021 perché, si apprende solo ora, perché squalificato durante quel periodo.Resta la curiosità sul perché all’atleta sia arrivata la squalifica solo nel 2021 per una positività di 8 anni fa.

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    Turchia F.: L’Eczacibasi travolge il THY di Abbondanza nel match clou. Tutti i risultati

    TURCHIA – Disputata interamente quest’oggi la quarta giornata di Sultanlarligi.Nel big-match l’Eczacibasi della scatenata Boskovic (23 punti, 70% di vinc. e 60% di eff. in att.) ha rifilato un secco 3-0 al THY di Abbondanza e dell’ottima Van Ryk (22 punti, 55% di vinc. e 45% di eff. in att.) che però è stata l’unica delle sue a giocare una buona partita. Per l’Eczacibasi il sestetto Ognjenovic-Boskovic; S. Sahin-Baladin, Heyrman-B. Arici, Akoz sembra quello migliore da utilizzare in campionato.In testa alla classifica, unica a punteggio pieno, c’è il Fenerbahce di Fedorovtseva (28 punti, 48% in att., 2 muri e 3 ace) che però ha dovuto faticare molto più del previsto per superare 3-1 il Sariyer che ha sprecato un vantaggio di 15-18 sia nel terzo (anche un set point sul 24-25) che nel quarto set persi solo ai vantaggi.Secondo in classifica è il PTT Spor, oggi vincente al tie-break contro il Kuzeyboru (che ieri ha esonerato coach Doganci) grazie ai 30 punti di Nikolova-Dimitrova e ai 9 muri della sorprendente centrale Akbay.Sono terminate al quinto set anche altre 2 partite: il neopromosso Bolu ha ottenuto la sua prima vittoria ai danni del Nilufer; l’altra neopromossa Mert Grup Sigorta ha rimontato 2 set di svantaggio contro l’Aydin che continua a pagare dazio per l’assenza di Nicoletti.Chiudono il quadro lo scontato 3-0 del Vakifbank di Guidetti (in formazione rivisitata) sul Karayollari ed il 3-1 più faticoso del previsto (rimonta dal 12-18 nel quarto set) del Galatasaray sul modesto Yesilyurt.
    Risultati 4° giornata (19 ottobre)Karayollari Ankara – Vakifbank Istanbul 0-3 (16-25, 21-25, 6-25)Top Scorer: Ozel 9, Nezir 6, A. Akyol 6; Ogbogu 17, Boz 14, Senoglu 9, Bartsch-Hackley 9.
    Bolu Bld. – Nilufer Bld. Bursa 3-2 (25-23, 25-20, 35-37, 21-25, 15-9)Top Scorer: Kanbur 24, Havlickova 19, Calderon 12, Hasanova-Kharchenko 9, Baysal 8; Bytsenko 22, Maglio 20, Topaloglu 16, Akin 10, Sobolska 10.
    Yesilyurt Istanbul – Galatasaray HDI Sigorta Istanbul 1-3 (25-21, 14-25, 18-25, 21-25)Top Scorer: Strumilo 12, Veltman 10, Kestirengoz-Kapucu 10, Sen 7; Carutasu 23, Vasilantonaki 14, Hacimustafaoglu 10, Beyaz 8.
    Kuzeyboru Aksaray – PTT Spor Ankara 2-3 (23-25, 20-25, 25-21, 25-18, 12-15)Top Scorer: Mitchem 14, Rykhliuk 13, Akyalidiz 11, Boran 10, Korkut 9, Ikic 7; Nikolova-Dimitrova 30, Akbay 20, Amanda Francisco 11, Domac 7, Rousseaux 6.
    Eczacibasi Dynavit Istanbul – THY Istanbul 3-0 (25-16, 25-20, 25-20)Top Scorer: Boskovic 23, Heyrman 12, B. Arici 10, S. Sahin 5, Baladin 5; Van Ryk 22, Rabadzhieva 5, Erkul 3.
    Fenerbahce Opet Istanbul – Sariyer Bld. Istanbul 3-1 (25-13, 18-25, 27-25, 26-24)Top Scorer: Fedorovtseva 28, Lazareva 22, Erdem-Dundar 9, Ismailoglu 6; Crncevic 26, Moksri 16, Kongyot 9, Hepkaptan 7.
    Aydin B.Sehir Bld. – Mert Grup Sigorta Ankara 2-3 (26-24, 25-17, 24-26, 25-27, 9-15)Top Scorer e italiane: Szakmary 29, Dagdelenler-Bektas 16, Onal 15, Avci-Eroglu 11, Nicoletti n.e.; Gaila Ceneida Gonzalez Lopez 25, Paskova 23, Biryukova 12, Albayrak 9.
    ClassificaFenerbahce Opet Istanbul 4v-0p 12pPTT Spor Ankara 4v-0p 11pGalatasaray HDI Sigorta Istanbul 3v-1p 9pEczacibasi Dynavit Istanbul 3v-1p 9pVakifbank Istanbul 3v-1p 8pTHY Istanbul 3v-1p 8pMert Grup Sigorta Ankara 3v-1p 7pSariyer Bld. Istanbul 2v-2p 5pNilufer Bld. Bursa 1v-3p 4pBolu Bld. 1v-3p 4pKarayollari Ankara 1v-3p 2pKuzeyboru Aksaray 0v-4p 3pAydin B.Sehir Bld. 0v-4p 1pYesilyurt Istanbul 0v-4p 1p
    FormulaLe prime 8 ai play off, le ultime 2 retrocedono. LEGGI TUTTO

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    Mondiale per Club: Si torna in Brasile. Trento a dicembre scenderà in campo a Betim

    Trento campione del Mondo per Club 2019

    LOSANNA – Sarà ancora la città brasiliana di Betim, nel Minas Gerais, ad ospitare il Mondiale per Club maschile.L’accordo è stato chiuso lo scorso fine settimana e sarà ufficializzato dalla Federazione Internazionale di Pallavolo nei prossimi giorni.La conferma è arrivata via social da parte del presidente del Gruppo Sada e sindaco di Betin Vittorio Medioli. Sarà la quinta volta.Il Mondiale per Club sarà giocato dall’8 al 12 dicembre da sei squadre che dovrebbero essere Sada Cruzeiro, Funvic/Natal, UPCN (Argentina), Trento (Italia), Zaksa Kedzyerzin-Kozle (Polonia) e Foolard Sirjan (Iran).Le sei squadre saranno suddivise in due Pol da 3 con le migliori due promosse alle semifinali.

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    Korea F.: Via al campionato. Esordio col botto per Bedart-Ghani (43 punti)

    Bedart-Ghani trascina le Hyundai E&C alla vittoria

    KOREA – Ha preso il via sabato il campionato koreano femminile. Negli incontri della prima giornata conclusasi questa mattina vittorie da 3 punti per le GS Caltex campionesse in carica di Moma-Bassoko (20 punti col 42% in att.) sulle fortemente ridimensionate Heungkuk Life Pink Spiders di Bell (da segnalare il ritorno in campo, dopo lo stop per maternità, dell’ex-libero della nazionale Kim Hae-Ran), per le Hyundai E&C di Bedart-Ghani (autrice di una prova monstre con 43 punti e il 55% in att.) sulle IBK Altos dell’ex-Futura Latham (misero 27% in att.), e per le KGC Ginseng che con 21 punti del neo-acquisto Lee So-Young (arrivata dalle GS Caltex) e 19 della serba Mladenovic questa mattina hanno battuto in 4 set la novità Pepper Savings Bank dell’ungherese Varga-Inneh (22 pt. col 34% in att.).
    Risultati 1° giornata16 ottobreGS Caltex – Hungkuk Life 3-0 (25-21, 27-25, 25-22)Top Scorer: Moma-Bassoko 20, Kang So-Hwi 13, Yoo Seo-Yeun 12, Han Soo-Ji 8; Bell 21, Kim Mi-Youn 9, Lee Ju-Ah 7.
    17 ottobreHyundai E&C – IBK Altos 3-1 (23-25, 25-15, 25-16, 25-17)Top Scorer: Bedart-Ghani 43, Yang Hyo-Jin 9, Lee Da-Hyeon 9; Latham 16, Kim Su-Ji 9.
    19 ottobrePepper Savings Bank – KGC Ginseng 1-3 (25-16, 20-25, 21-25, 17-25)Top Scorer: Varga-Inneh 22, Ha Hye-Jin 10, Park Gyeong-Hyeon 9; Lee So-Young 21, Mladenovic 19, Han Song-Yi 8.
    Riposa: Korea Expressway
    ClassificaGS Caltex Seoul KIXX Seoul 3 (1v-0p)Hyundai E&C Hillstate Suwon 3 (1v-0p)KGC Korea Ginseng Corp. Daejeon 3 (1v-0p)Korea Expressway Hi-Pass Gimcheon 0 (0v-0p)Pepper Savings Bank AI Peppers Gwangju 0 (0v-1p)IBK Industrial Bank Altos Hwaseong 0 (0v-1p)Heungkuk Life Pink Spiders Incheon 0 (0v-1p)
    FormulaRegular season formata da 6 round-robin (16/10-17/03), per un totale di 36 partite per squadra. La prima va direttamente in finale (al meglio delle 5 gare); la seconda in semifinale (al meglio delle 3 gare); la terza va in semifinale se il distacco con la quarta è superiore a 3 punti, altrimenti terza e quarta si affronteranno in una gara secca per decretare l’altra semifinalista. LEGGI TUTTO

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    Korea: Via al campionato. Agli Ok Okman non bastano i 35 punti dell’atteso Leyva Martinez

    Esordio amaro per Leyva Martinez

    KOREA – Ha preso il via sabato il campionato koreano maschile, con la disputa della 1° giornata che si è conclusa questa mattina. Le vittorie sono andate ai Korean Air Jumbos campioni in carica dell’australiano Williams (inarrestabile con 31 punti e il 71% in att.) che hanno battuto in 4 set i Woori Card di Ferreira (26 pt. col 59% in att.); agli Hyundai Skywalkers, vincenti per 3-1 sugli OK Okman nonostante l’assenza del colombiano Jimenez e i 35 punti col 56% in att. del forte cubano Leyva Martinez; e ai Kepco Vixtorm di Okello (16 pt. col 46% in att.) che questa mattina hanno travolto i Samsung Bluefangs di Kyle Russell (26 pt. col 57% in att.).
    Risultati 1° giornata16 ottobreKorean Air Jumbos – Woori Card 3-1 (25-18, 27-25, 19-25, 25-22)Top Scorer: Williams 31, Im Dong-Hyuk 19, Lee Suh-Hwang 6; A. Ferreira 26, Na Gyeong-Bok 17, Lee Sang-Hyun 7.
    17 ottobreHyundai Skywalkers – OK Okman 3-1 (23-25, 25-21, 25-23, 25-21)Top Scorer: Heo Su-Bong 25, Moon Sung-Min 18, Choi Min-Ho 12; Leyva Martinez 35, Cho Jae-Sung 17, Cha Ji-Hwan 8.
    19 ottobreSamsung Bluefangs – Kepco Vixtorm 0-3 (20-25, 16-25, 18-25)Top Scorer: K. Russell 26, Ahn Woo-Jae 5; Okello 16, Seo Jae-Duck 12, Park Chan-Woong 10.
    Riposa: KB Insurance Stars
    ClassificaKEPCO Vixtorm Suwon 3 (1v-0p)Hyundai Capital Skywalkers Cheonan 3 (1v-0p)Korean Air Jumbos Incheon 3 (1v-0p)KB Insurance Stars Uijeongbu 0 (0v-0p)Woori Card WooriWON Seoul 0 (0v-1p)OK Financial Group Okman Ansan 0 (0v-1p)Samsung Fire Bluefangs Daejeon 0 (0v-1p)
    FormulaRegular season formata da 6 round-robin (16/10-17/03), per un totale di 36 partite per squadra.La prima va direttamente in finale (al meglio delle 5 gare); la seconda in semifinale (al meglio delle 3 gare); la terza va in semifinale se il distacco con la quarta è superiore a 3 punti, altrimenti terza e quarta si affronteranno in una gara secca per decretare l’altra semifinalista. LEGGI TUTTO

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    Focus Tecnico. Lorenzetti e il sistema dei “Tre Schiacciatori” che ricevono…

    Angelo Lorenzetti

    TRENTO – Angelo Lorenzetti non è nuovo a “uscire dagli schemi”. Il coach marchigiano domenica a Vibo Valentia ha schierato la sua Trento rinunciando all’’opposto di ruolo (Pinali), mettendo Lavia sulla diagonale del regista e con Kaziyski e Michieletto schiacciatori (e non sempre ricevitori). Del perché Lorenzetti abbia schierato Trento in tal modo potremmo fare fiumi di ipotesi. Forse Pinali non stava benissimo, forse ha voluto provare un modulo alternativo avendo tre schiacciatori laterali di livello assoluto. Queste sono supposizioni, andiamo invece a vedere tatticamente le caratteristiche del modulo cosiddetto “Tre Schiacciatori”.
    Il Sistema di Ricezione – Avendo contemporaneamente in campo quattro atleti che sanno ricevere (i tre laterali e ovviamente il libero) le combinazioni del modulo di ricezione sono molteplici e meno obbligate. C’è una diversità tra la formazione di Trento e quella, ad esempio, usata da Mencarelli con l’Italia under 18. Il tecnico azzurro ha proposto un opposto che riceve, ma la Ituma, schierata come schiacciatrice lontana dalla palleggiatrice (S2), non ha avuto compiti di ricezione tranne che in una rotazione (la P6). Trento invece propone un sestetto “fluido”, perché tutti e tre i laterali sanno ricevere. Quindi si possono adattare alla bisogna, nella fattispecie alla tipologia di battuta avversaria. Ne nascono rotazioni di ricezione “originali”, che possono mutare anche all’interno dello stesso set.
    Contro Vibo ha giocato così –  Lorenzetti ha schierato Lavia opposto, Kaziyski schiacciatore vicino al palleggiatore (S1) e Michieletto come S2.  Il pensiero dei più, leggendo la formazione iniziale, è stato quello che probabilmente il bulgaro sarebbe stato quello meno impiegato in fase di ricezione, essendo il “meno ricevitore” rispetto agli altri due. Invece Kaziyski riceve nelle tre fasi in cui è in prima linea (P3, P2, P1). Prima di scendere nel dettaglio delle rotazioni, in generale la cosa che si nota subito è che Lorenzetti ha preferito “scaricare” dalla ricezione chi è in seconda linea, presumibilmente per avere la possibilità di effettuare la Pipe (attacco da seconda linea da zona6) senza il “disturbo” di dover ricevere. Solo la P2 è abbastanza classica, perché Lavia non riceve e si prepara per la seconda linea da zona1, come usualmente fa l’Opposto.
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    Le altre rotazioni – In P1 Michieletto (che è in seconda linea) è fuori dalla ricezione, ricevono i due laterali in prima linea (più il Libero ovvio) che poi attaccheranno da zona4 (Lavia) e da zona2 (Kaziyski). Stesso concetto viene ripetuto in P6, ed è qui che Lorenzetti “inventa” di più: Lavia scende a ricevere (complicando un pelo l’inserimento del palleggiatore) con Kaziyski fuori dalla rice per effettuare la Pipe, mentre Michieletto riceve e attacca da zona4.In P5 e in P4 si nota come Lavia riceva dalla parte destra del campo. Questo permette di avere il Libero nella zona centrale del campo, quindi con più possibilità di essere coinvolto dalle battute avversarie. In P5 domenica Trento ha ricevuto sempre in 4 indipendentemente dal battitore avversario. In P4 invece Kaziyski è fuori dalla rice perché “corre” ad attaccare da zona1.Nella P3 infine, è Lavia ad uscire dal sistema di ricezione e pronto per attaccare la Pipe (a meno di non ricevere in 4 come capitato, dipende dal battitore di Vibo), con Michieletto che riceve e attacca da zona1 e Kaziyski da zona4.
    Fluidità e capacità – Lorenzetti in passato ha già applicato sistemi meno usuali. Sicuramente crede che al di là dei ruoli quello che conta nel campo di pallavolo sia “giocare a Pallavolo”, con la P maiuscola. E se ha degli interpreti per rendere la sua squadra più fluida non ha esitato in passato a darne dimostrazione. Qualche stagione fa sempre con Trento, in un momento di difficoltà di Vettori, ha schierato la sua squadra con Filippo Lanza opposto che riceveva. C’è anche un altro ricorso storico.
    A.D. 2009, la “Follia Geniale” – Il capolavoro di Lorenzetti, forse pochi lo ricordano, è stato nei playoff 2008-09, quando allenava Piacenza. Una intuizione, una visione a metà strada tra Genio e Follia.La squadra emiliana conclude al quinto posto una regular season travagliata, complice anche tantissimi infortuni. Ai quarti di playoff affronta Perugia e la elimina in tre partite. Lo schieramento è classico, con Pampel opposto, Marshall e Zlatanov schiacciatori, mentre il brasiliano Bravo sta recuperando dall’infortunio. Nella serie di semifinale una rivoluzione: Marshall opposto al regista Meoni, Zlatanov e Bravo schiacciatori. Ma non soltanto un cambiamento di ruoli, ma addirittura di sistema. Lorenzetti schiera la sua Piacenza tornando indietro di più di venticinque anni, prima che gli Stati Uniti di Doug Beal invadessero il mondo pallavolistico. La sequenza iniziale del sestetto, andando in senso antiorario partendo dalla zona1, non è Palleggiatore-S1-Centrale-Opposto-S2-Centrale, bensì Palleggiatore-Centrale-S1-Opposto-Centrale-S2, come da figura.

    Questo implica che Marshall, pur figurando opposto, attacca più volte da zona4. Bravo, pur figurando da schiacciatore, più volte da zona2. Un sistema che permette anche di “coprire” maggiormente Zlatanov in fase di ricezione. Nessuno giocava più in questo modo da tempo immemore. Quando la presentò la prima volta, fece lo stesso effetto che potrebbe fare uno vestito da “paninaro” ai nostri giorni.Con questo ritorno all’antico Lorenzetti sfruttò senza dubbio in pieno le caratteristiche dei suoi giocatori, come la costanza di Marshall in attacco da zona4 e la poliedricità di Bravo, un giocatore che faceva tutto e tutto molto bene. Se volete sapere come andarono quei playoff, basta andare a vedere chi la stagione successiva aveva il tricolore cucito sulle maglie… LEGGI TUTTO